N. Novembre 2021
a cura di Avv. Valentina Frediani
General Manager, Colin & Partners
Gli smart contract nascono negli anni ’90 da Nick Szabo, un informatico e studioso di diritto noto anche per essere ritenuto uno dei possibili “Satoshi Nakamoto”, pseudonimo del creatore/creatori del Bitcoin (formalmente Szabo ha sempre negato di esserlo!).
Nel nostro ordinamento l’introduzione formale dello smart contract è avvenuta con l’emanazione dell’art. 8-ter del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019 n. 12 (c.d. Decreto Semplificazioni 2019). Tale normativa stabilisce che “Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.” e che “Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.
Pertanto, secondo il nostro legislatore lo smart contract è un programma, basato su blockchain, che automaticamente e senza necessità (né possibilità) di intervento successivo, vincola in modo del tutto automatico le parti rispetto a determinate condizioni che dalle stesse sono state predefinite secondo lo schema IF/THEN/ELSE. È un po’ dunque come se la blockchain prescelta divenisse garante dello smart contract poiché registrando l’esecuzione della condizione prevista dallo smart contract si ha un aggiornamento automatico della blockchain. Il concetto che introduce questa “forma contrattuale” appare evidente: tramite lo smart contract si dovrebbe ridurre (sino ad eliminare!) tutte quelle variabili connesse all’arbitrario inadempimento di una delle parti. Ciò in particolare per quei contratti destinati a perfezionarsi tramite informazioni raccolte autonomamente dal software che andrà così a stabilire le condizioni (già a monte determinate) per certe operazioni la cui inalterabilità e non modificabilità è garantita dalla tecnologia blockchain applicata.
Ad oggi una grande diffusione di questa tecnologia è applicata nell’ambito dei trasporti. Ad esempio, rispetto ai servizi di carsharing o bikesharing, lo smart contract prevede che se entro una tempistica predeterminata, i dispositivi presenti sul veicolo preso a noleggio individuano un guasto dello stesso, l’utilizzatore viene prontamente informato della necessità di riportare il veicolo, e riceve automaticamente il rimborso di quanto versato per il noleggio del veicolo risultato guasto.
Ovviamente oltre agli aspetti positivi che si possono cogliere da questa soluzione, dobbiamo valutare anche tutte le criticità che può comportare, a cominciare dal tema della validità contrattuale. I meccanismi di “automatismo” possono incidere negativamente sulla effettiva formazione della volontà delle parti e quindi suscitare dubbi circa il consenso prestato dalle stesse. Oltre a ciò, l’immodificabilità che contraddistingue la soluzione in blockchain non consentirebbe soluzioni alternative se non quelle risarcitorie. Vincolo non banale.
È opportuno dunque comprendere bene il funzionamento degli smart contract e valutare potenziali applicazioni in particolare nel mondo delle tecnologie, consapevoli che certamente prenderà sempre più forza sul mercato internazionale e non dovrà coglierci impreparati.
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