“Ci vediamo nel metaverso”. Potrebbe essere questo il futuro, molto prossimo, che attende consumatori e imprese. Una vera e propria realtà, ibrida, che – dopo la denominazione Meta della holding che controlla il Gruppo Facebook, Whatsapp, Instagram e Oculos – racconta di un digitale fatto di universi reali e virtuali fortemente interconnessi. Un passo avanti rispetto alla realtà aumentata che ne è comunque il presupposto.
Qualcuno ricorderà Second Life che, nel lontano 2003, aveva rappresentato un esperimento di realtà virtuale che ha prodotto milioni di dollari di fatturato. Caduto quasi in disgrazia, forse è stato lanciato fin troppo presto, quando la tecnologia in uso alle persone non era capillarmente diffusa. Oggi il digitale ha fatto balzi enormi sia in termini di computer graphic che in capacità di gestione dei dati (si pensi al cloud computing).
Questo è il punto, ciò che di più vivo esisterà nel metaverso saranno dati e informazioni. Essi vanno a ricreare metriche che ci sono familiari, quelle spazio-tempo, che consentono di dedicarsi ad attività quotidiane senza muoversi di casa o dal proprio ufficio. Non è solo un “gioco”, si parla di sport, eventi, formazione ma anche di attività lavorative, come le riunioni, compiendo un passo ulteriore rispetto agli ormai tradizionali strumenti di web conference.
Non stupisce dunque che molte realtà produttive ne vogliano cogliere i vantaggi e le potenzialità.
Il mondo del fashion è stato tra i primi a ritagliarsi uno spazio, quello del gaming trova nel metaverso una quasi naturale collocazione. Si sono avvicinati anche marchi Food&Beverage, così come è facile immaginare applicazioni che riguardino la didattica immersiva o iniziative culturali e dello spettacolo.
Unendo le potenzialità della rete alle applicazioni di intelligenza artificiale su dispositivi sempre più evoluti, il metaverso potrebbe riservare molte sorprese, si pensi alla geolocalizzazione o all’immobiliare (già sperimentato in Second Life, peraltro).
Cosa accade dal punto di vista giuridico?
Nel metaverso non si parla solo di avatar ma di vere e proprie identità digitali che replicano quelle reali e – come ormai sappiamo – questo comporta delle responsabilità per chi opera nel virtuale e per chi gestisce questo (o questi) mondo parallelo. È difficile, ora come ora, immaginare che l’impianto normativo esistente sia pronto e preparato a regolamentare le interazioni tra reale, web e metaverso.
Quale autorità ne sarà il riferimento? Chi formulerà le leggi e chi le farà rispettare? Quali saranno i diritti le responsabilità delle identità che ne fruiranno?
È evidente che il primo grande tema è quello della privacy. Attorno al metaverso graviterà una enorme mole di dati personali che rappresenteranno un valore sostanziale per le imprese che li raccoglieranno e li gestiranno. Non è un caso che l’Unione Europea, che sempre più si esprime su temi innovativi come quello dell’intelligenza artificiale, abbia già colto la necessità di un regolamento dedicato a questa nuova dimensione digitale.
La tutela dei dati degli utenti è oggetto di quattro diverse proposte in valutazione: il Regolamento EU 112/2018 che si focalizzata sui principi di equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online; la proposta di Regolamento 850/2020 relativo a un mercato unico dei servizi digitali; quella di Regolamento 842/2020 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale e, infine, la proposta di Regolamento 106/2020 relativo a regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI).
Quest’ultima è di certo quella che più si interroga sull’equilibrio tra tecnologie fortemente innovative e pervasive e sicurezza e tutela dei dati.
Il noto General Data Protection Regulation (GDPR) che ci ha accompagnati negli ultimi anni avrà di certo molto da fare per tenere fede ai suoi principi fondamentali in una realtà estremamente fluida e in divenire. Si pensi al concetto di minimizzazione dei dati, non sarà facile declinarlo rispetto alle finalità dichiarate in un potenziale infinito scenario di servizi e applicazioni virtuali.
Anche gli interlocutori potrebbero essere diversi (non è detto che vi sarà un solo metaverso o che i molti che potrebbero nascere saranno interoperabili), di certo per tutti sarà mandatorio garantire i diritti fondamentali: il consenso chiaro ed esplicito, in primis, ma anche la possibilità di revocarlo efficacemente senza che la propria identità, nel reale, resti agganciata a quella di un avatar non più desiderato. Anche altri diritti, come libertà di espressione, controllo sui comportamenti scorretti o fraudolenti e furto dell’identità assumeranno di certo un’importanza assoluta che la normativa dovrà saper gestire con chiarezza ed efficienza.
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