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Intelligenza artificiale: qual è lo stato attuale normativo?

N.  Maggio 2021
        

a cura di Avv. Valentina Frediani 
General Manager, Colin & Partners

 

Il mese di aprile è stato particolarmente rilevante per la tematica dell’Intelligenza Artificiale. Difatti, sul fronte europeo, è stata presentata la bozza del Regolamento Quadro che dovrà affrontare i vari livelli legislativi per la promulgazione. Che l’intelligenza artificiale abbia acquisito particolare rilievo lo dimostrano i dati economici, che vedono in forte ascesa gli investimenti sul settore; sia perché la si considera una tecnologia strategica, per la crescita economica, sia perché può promuovere l’innovazione industriale rendendo così più competitive le aziende europee rispetto agli scenari internazionali.

Gli Stati Uniti prevedono, entro il 2030, un incremento molto alto della richiesta di figure professionali collegate al mondo dell’intelligenza artificiale ed una conversione necessaria nella produzione industriale dell’utilizzo delle tecnologie attuali verso l’IA.

A fronte di un simile trend, è ovvio che si renda necessaria una serie di riflessioni di natura etica e giuridica rispetto alle potenzialità, ai limiti ed alle modalità con cui questa tecnologia potrà essere sviluppata ed applicata ai vari mercati.

Un primo messaggio, forte, derivante dalla Commissione Europea, riguarda il divieto di utilizzo dei sistemi di IA per quelle operazioni di sorveglianza che possano discriminare i cittadini. Pensiamo ai fatti di cronaca che già ne hanno caratterizzato in altri Paesi l’applicazione per motivi di giustizia: persone ingiustamente fermate, talvolta anche detenute. Sulla base della stessa ratio, appare non applicabile l’IA laddove possa portare a controllare o limitare i comportamenti umani e quindi ripercuotersi sulle libertà di movimento o interazione.

In questo caso, però, dovrà essere delineato se tale limite sarà vigente solo in ambito privato o anche con riferimento alle Autorità pubbliche. E proprio per andare a definire questi confini, e per elaborare ed analizzare tutte le varie sfaccettature sul tema, la stessa Commissione ha proposto anche l’istituzione di un Board europeo competente sull’IA, al quale possano partecipare membri di ogni stato e che coinvolga, ovviamente, anche il Garante europeo, altro grande attore sul tema

Anche il Garante italiano si è recentemente pronunciato sul tema: la forte preoccupazione è che la tecnica non incontri limiti e vada a sostituire l’uomo non tanto sul fronte del lavoro ma su quello decisionale. Un esempio può essere rappresentato dal cosiddetto deepfake: si tratta della creazione di false immagini e video basati sull’apprendimento umano, andando a ricostruire ciò che non è reale e che può danneggiare le persone coinvolte. È ovvio che tale tecnologia va disciplinata sin dall’origine, valutando se e come può essere sviluppata, utilizzata e quali garanzie deve prestare.

Ci si chiede anche se l’attuale Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali possa essere sufficiente in tal senso: certamente si renderà necessaria una normativa non solo specifica, ma anche molto “flessibile” rispetto all’evolversi della tecnologia stessa.

Oggi abbiamo comunque principi quali il privacy by design, la riconoscibilità dei diritti degli interessati, piuttosto che le garanzie circa le finalità di trattamento che sono certamente già essenziali nel mondo dell’IA. Ma la forte evoluzione espone ad un più approfondito scenario normativo che vedrà, peraltro, coinvolti sia gli attori europei che quelli internazionali, aspetto quest’ultimo ancora più complesso! Già nel 2019 la stessa Autorità Garante Nazionale poneva al centro della discussione sull’IA tematiche quali il controllo della coerenza ai principi normativi di queste tecnologie, evidenziando la sempre più frequente impenetrabilità di certi sistemi. Come del resto l’elevato numero di dati ed informazioni, raccolti con tecniche di IA, può di per sé costituire una modalità estremamente sensibile e richiamare ad un rafforzamento di misure sia in sede di sicurezza che di organizzazione nella gestione dei flussi stessi. Ad oggi, dunque, chi opera nel settore o chi intende promuovere investimenti sull’IA ha già alcuni primi riferimenti normativi che possono costituire un motivo di confronto e validazione rispetto alle aspettative del legislatore europeo. Va da sé che il vero sviluppo non può che derivare da un quadro più specifico e dettagliato che consenta alle aziende di investire in sicurezza e proiettare questa tecnologia su ambiti svariati: pensiamo a sanità, produzione, ambito assicurativo o gestione dei servizi tra operatori aziendali e consumatori. Sui cosiddetti assistenti digitali il mercato è in forte fermento: alcuni esempi sono le applicazioni nell’ambito della PA, nelle sue relazioni con i cittadini o, nello stesso settore sanitario, la necessità di poter rilasciare informazioni di primo livello, interagendo in modo basico ma funzionale con le prime richieste degli interessati. Anche in questo caso, però, occorre comprendere come la raccolta di certe informazioni – l’IA produrrà masse di BIG DATA – possa e debba essere utilizzata. Da chi ed in quali ambiti. Arrivando anche a intersecare il tema con la tutela delle informazioni aziendali. Insomma, l’argomento è piuttosto complesso ed è più che opportuno un intervento legislativo mirato e decisamente necessario.

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