N. Maggio 2019
a cura di Giulia Rizza
Senior Consultant, Colin & Partners
Il 17 aprile, il Consiglio europeo ha approvato la proposta di direttiva sul diritto d’autore, nella versione emendata dal Parlamento europeo il 26 marzo.
Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Italia e Finlandia si sono opposti all’approvazione, sostenendo che la nuova normativa finirebbe per agevolare eccessivamente i titolari dei diritti a svantaggio di cittadini ed imprese.
Resta ora da attendere la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e l’adeguamento, da parte degli Stati membri, delle rispettive normative nazionali, che dovrà avvenire entro due anni dalla pubblicazione stessa.
La proposta di direttiva presentata da Axel Voss nasce dall’esigenza di modificare la normativa sul diritto d’autore alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei rischi di frammentazione del mercato interno, nonché dalla necessità di aprire maggiormente agli utenti l’accesso online alle opere in tutta l’UE.
Le reazioni
Fin da subito, il testo è stato favorevolmente accolto dalle principali associazioni di editori musicali e produttori cinematografici, che rivendicano strumenti legali per negoziare i compensi con aziende che monetizzano con i loro contenuti online, ma allo stesso tempo fortemente contestato dai colossi del web, contrari all’introduzione di un obbligo di monitoraggio dei contenuti diffusi tramite le proprie piattaforme, e dagli attivisti per la libertà del web, i quali ritengono che la proposta normativa limiti la circolazione dei contenuti su rete a discapito della libertà di espressione.
Le maggiori critiche sono state sollevate con riferimento agli art. 15, “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online” e 17 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti” (prima, art. 11 e 13 della Proposta).
L’art. 15 riconosce agli editori di testate giornalistiche i diritti di riproduzione e di messa a disposizione al pubblico per l’utilizzo digitale delle proprie pubblicazioni giornalistiche, per un periodo di 2 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla uscita della pubblicazione stessa. La stessa disposizione impone inoltre agli Stati membri di provvedere “affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
È fatto salvo l’utilizzo “di singole parole o di estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico”. La formulazione estremamente generica rischia di frammentare le discipline dei singoli Stati membri, in palese contraddizione con la dimensione globale della rete.
L’art. 17 impone invece ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che effettuino la messa a disposizione o la comunicazione al pubblico di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di accordi di licenza, che dovranno peraltro fare riferimento anche all’utilizzo dei contenuti da parte degli utenti dei servizi.
Si tratta della norma più discussa in quanto impone in carico ai prestatori di servizi la responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti sulle piattaforme, pur escludendo un obbligo generale di sorveglianza.
Sono in ogni caso espressamente esclusi i contenuti generati dagli utenti a fini di citazione, critica, rassegna, nonché gli utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche. In altri termini, nessun rischio per meme, gif e simili.
Oltre a porre maggiore attenzione sull’obbligo di conclusione di accordi equi ed appropriati con i titolari dei diritti, i prestatori di servizi dovranno prevedere ricorsi rapidi ed efficaci, riconoscendo agli utenti la facoltà di adire il giudice e/o le altre competenti autorità giudiziarie per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore, e prevedendo altresì un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.
Con riferimento alla protezione dei dati personali degli utenti, la direttiva si limita a prevedere che l’identificazione ed il trattamento degli stessi debbano avvenire in conformità con la Direttiva ePrivacy e con il GDPR.
Nonostante il dibattito sulla direttiva sia rimasto acceso durante tutto l’iter di approvazione, il bisogno di norme complementari per affrontare le specificità degli utilizzi digitali delle opere protette dal diritto d’autore era sicuramente sentito da tutte le parti coinvolte.
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